La DEPUTAZIONE NAZIONALE
- considerato l'art. 5 del D.M. 6 Aprile 2006, n. 174;
- visto l'art. 14 del Regolamento Generale;
- udite e condivise le considerazioni del Segretario;
- visto il documento allegato;
- udita e condivisa la proposta del Presidente Deserti,
DELIBERA
- di approvare le modifiche al Regolamento Generale di seguito descritte:
- introduzione della definizione di Operatori Accreditati all'art. 2 (definizioni);
- integrazioni all'art. 19, commi 1 e 2 (negoziazioni);
- modifiche e integrazioni all'art. 21, commi 1, 2, 3 e 6 (requisiti per l'ammissione alle negoziazioni dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica);
- modifiche e integrazioni all'art. 22, commi 3, 6 e 10 (procedura di iscrizione all'elenco per i Soggetti abilitati all'intermediazione telematica);
- integrazioni all'art. 23, comma 1, lett. b) e g) (obblighi dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica);
- modifiche all'art. 25, comma 1 (requisiti per l'accreditamento degli Operatori);
- introduzione dell'art. 26 bis (permanenza dei requisiti per gli Operatori Accreditati);
- integrazioni all'art. 27, comma 1, lett. b) (obblighi degli Operatori Accreditati);
- integrazioni all'art. 31, commi 4, 5 e 6 (elenco);7
- modifiche e integrazioni all'art. 33, commi 1, 2, 3 e 4 (provvedimenti nei confronti dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica);
- modifiche e integrazioni all'art. 34, commi 1, 2, 3 e 4 (attività di supporto alla funzione di vigilanza della Deputazione Nazionale);
- modifiche e integrazioni all'art. 35, commi 3, 4, 5 e 6 (procedura di accertamento delle violazioni).
Approfondimenti