
La DEPUTAZIONE NAZIONALE
- visto lo "Schema ed i principi di redazione dei Regolamenti Speciali di Prodotto";
- considerato l'art. 7, comma 4, D.M. 6 Aprile 2006, n. 174;
- udite e condivise le considerazioni dei relatori;
- visti i documenti allegati;
- udite e condivise le proposte del Presidente Deserti,
DELIBERA
- di adottare i Regolamenti Speciali di Prodotto di seguito elencati:
- Bovini da allevamento e da macello;
- Carciofo;
- Salumi;
- Kiwi.
Approfondimenti