La DEPUTAZIONE NAZIONALE
- considerato l'art. 5 del D.M. 6 Aprile 2006, n. 174;
- visto l'art. 14 del Regolamento Generale;
- udite e condivise le considerazioni del Segretario;
- visto il documento allegato;
- udita e condivisa la proposta del Presidente Deserti,
DELIBERA
- di approvare la correzione del testo dell'art. 14, comma 2, del Regolamento Generale secondo la formulazione seguente: "Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna ed i contratti a consegna differita nel tempo i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alle lettere a), b), e c), comma 1, del successivo art. 20".
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