
La DEPUTAZIONE NAZIONALE
- visto lo "Schema ed i principi di redazione dei regolamenti speciali di prodotto";
- considerato l'art. 7, comma 4, D.M. 6 Aprile 2006, n. 174;
- udite e condivise le considerazioni dei relatori;
- visti i documenti allegati;
- udita e condivisa la proposta del Presidente Deserti,
DELIBERA
− di respingere la richiesta di adozione del regolamento speciale della Ciliegia di Vignola, perché tale adozione, proposta in via sperimentale, si colloca al di fuori delle competenze attribuite ex lege alla Deputazione Nazionale.
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